Allegato “C” al rep. n. 57348/ 14919
L’assemblea straordinaria del 28 Luglio 2020, in presenza del Dott. Mauro Borghi Notaio, ha approvato variazioni relative allo statuto e alla ragione sociale nel rispetto della legge n° 117 e s.m. ( in seguito denominato Codice del Terzo Settore ).
Copia dello statuto e del verbale dell’assemblea straordinaria tenutasi il 28 Luglio 2020 viene depositata all’ufficio delle Entrate di Modena
STATUTO
Art. 1 Costituzione – denominazione – specificazioni
Art. 2 Sede- durata
Art. 3 Adesione
Art. 4 Finalità e attività
Art. 5 Soci
Art. 6 Requisiti e modalità di adesione
Art. 7 Diritti dei Soci
Art. 8 Doveri dei Soci
Art. 9 Perdita della qualifica di Socio – Sanzioni
Art.10 Patrimonio
Art.11 Devoluzione del patrimonio
Art.12 Risorse economiche
Art.13 Scritture contabili e bilancio
Art.14 Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva
Art.15 Organi dell’Associazione
Art.16 Assemblea dei Soci
Art.17 Compiti dell’Assemblea
Art.18 Consiglio di Gestione
Art.19 Elezione del Consiglio di Gestione
Art.20 Riunioni del Consiglio di Gestione
Art.21 Compiti del Consiglio di Gestione
Art.22 Direzione operativa
Art.23 Presidente
Art.24 Segretario amministrativo
Art.25 Tesoriere
Art.26 Organo di controllo
Art.27 Collegio dei probiviri e foro competente
Art.28 Gratuità delle cariche
Art.29 Scioglimento dell’Associazione
Art.30 Norma di rinvio
Art.31 Norme transitorie
Allegato “C” al rep. n. 57348/14919
STATUTO
Associazione Ricreativa Culturale LA CLESSIDRA APS
Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI
E’ costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un’associazione di promozione sociale denominata “Associazione Ricreativa Culturale LA CLESSIDRA APS” di seguito denominata “L’Associazione”.
Art. 2 – SEDE – DURATA
L’associazione ha sede legale in Nonantola (Modena).
L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell’ambito Comunale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 3 – ADESIONE
L’Associazione aderisce ad ANCeSCAO APS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CENTRI SOCIALI, COMITATI ANZIANI e ORTI APS.
Art. 4 – FINALITÀ E ATTIVITA’
L’Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità di interesse generale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.
Le finalità che l’Associazione si propone sono:
- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- d) l’impegno nel volontariato civile solidale;
- e) la tutela del diritto alla salute, all’ambiente, all’assistenza, all’educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- f) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti anche con le Istituzioni Pubbliche e le Associazioni volte a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani;
- g) la non discriminazione a causa dell’età o per qualsiasi altra causa;
- h) la promozione di una cultura positiva e attiva delle persone anziane;
- i) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- j) l’osservatorio sociale ed il presidio sul territorio delle dinamiche conseguenti alle trasformazioni in atto nella società;
- k) l’attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- l) le attività volte e garantire la parità di genere;
- m) l’attenzione ai giovani e all’invecchiamento attivo;
- n) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e con altre Associazioni e Agenzie.
Per il perseguimento delle predette finalità l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:
- l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della L. 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007 n. 244;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni o erogazione di danaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017.
In particolare, per la scopo prefisso, l’associazione si propone inoltre di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’associazione, le seguenti attività:
- predisposizione e gestione di strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali. In particolare per gli associati, potrà allestire spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande;
- incentivazione dell’organizzazione di iniziative per sostenere persone associate e non in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficienza o autofinanziamento;
- promozione ed incoraggiamento della vita associativa in un ambiente di incontri per i reciproci scambi di idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado, le altre associazioni e le forze politico e sociale del territorio;
- promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, con particolare riguardo alla promozione della cultura della domiciliarità e la lotta contro l’isolamento e l’emarginazione sociale di chiunque, in particolare nei confronti delle persone anziane;
- valorizzazione della gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica, promozione della conduzione di orti in una nuova ottica di riordino ambientale da un lato e quale nuovo modo di produrre, ottimizzare e trasformare i prodotti dall’altro, promozione dell’istituzione di orti sociali come esperienza di qualità rispetto ai temi della integrazione sociale e delle relazioni interpersonali, salvaguardia delle bio diversità e della valorizzazione del patrimonio ambientale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale o religioso quale approfondimento ed arricchimento culturale attraverso la conoscenza delle persone e dei territori in cui vivono, anche con gemellaggi;
- programmazione e gestione di interventi e servizi nei settori di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, o parte di loro, in co-progettazione, co-programmazione, ovvero in regime di convenzione con le Amministrazioni Pubbliche.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri e i limiti di legge. Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
– Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.
– L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.
– L’Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci – lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali, comprensoriali e regionali di ANCeSCAO APS.
Per particolari manifestazioni occasionali afferenti agli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria e gratuita da persone non aderenti all’associazione.
ART. 5 – SOCI
Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
– È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 6 – REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE
Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio di Gestione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Analogamente, solo al compimento della maggiore età, acquisiranno, il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione.
– L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
– A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di “Socio onorario”, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
– Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio di Gestione, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata per iscritto all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi in modo insindacabile alla sua prima seduta utile.
– La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Gestione, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
– Il Consiglio di Gestione cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
– Il Consiglio di Gestione può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all’accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento disciplinato dal Consiglio di Gestione stesso.
Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione. Ogni socio di maggiore d’età e purché iscritto nel libro soci, inoltre, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall’Associazione. I costi derivanti dell’eventuale richiesta scritta di accesso agli atti saranno a totale carico del socio richiedente. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
Art. 8 – DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti:
– all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
– a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
– a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Gestione fissata in funzione dei programmi di attività.
La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI
La qualifica di socio si perde, oltre che per morte, per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale nei termini fissati dal Consiglio o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.
– Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio di Gestione la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera di accettazione del Consiglio di Gestione medesimo.
– Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, diretto o indiretto, all’Associazione.
In tali casi, il Consiglio di Gestione dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
– richiamo scritto;
– inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
– inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione.
Il Consiglio di Gestione adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra, tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio di Gestione dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito, così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 (dieci) giorni, al Consiglio di Gestione, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 (dieci) giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio di Gestione. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri, se costituito, o all’assemblea dell’Associazione. I provvedimenti sanzionatori sono sospesi in pendenza di ricorso.
– Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro la data fissata dal Consiglio di Gestione comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
– I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.
Art. 10 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 12, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di interesse generale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
Art. 11 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 12 – RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da varie fonti, quali -elencate in modo non esaustivo-: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, avanzi di gestione.
Art. 13 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
L’esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentun) dicembre di ogni anno.
L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione -se dovuta o se ritenuta opportuna dal Consiglio di Gestione- che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
– Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio di Gestione, che provvede a depositarlo presso la sede dell’Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione, inviandolo al Collegio dei Revisori per la redazione della propria Relazione contenente il relativo parere, da depositare in sede almeno 15 (quindici) giorni prima della suddetta Assemblea.
– L’Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell’art.14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Gestione.
– L’Assemblea approva il bilancio di esercizio e i suoi allegati (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e può esercitare la proroga di massimo due mesi in caso di difficoltà dell’Associazione, nel rispetto dell’obbligo di deposito del bilancio al Runts.
– Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
– Come da art. 13 comma 6 del CTS, il Consiglio di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione se redatta o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 14 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 15 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri (ove eletto).
Art. 16 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. E’ il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. E’ convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio di Gestione). E’ convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio di Gestione ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
– L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.
– L’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie dell’Associazione, in prima convocazione è valida se presente, in proprio o per delega, almeno la metà degli associati e purché adottata con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
Qualora nella prima convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una seconda convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla prima, convocazione che sarà validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno il 5% (cinque per cento) dei soci e nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida purché adottata col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci.
– Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesta la presenza e il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.
– Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 (tre) soci o di 5 (cinque) per associato qualora si superi il numero di 500 (cinquecento) soci.
– Alle assemblee deve essere invitato un esponente del Coordinamento territoriale.
– La convocazione è effettuata dal Presidente previa delibera del Consiglio di Gestione con avviso, da affiggersi all’albo o nella bacheca della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax, sms) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal presidente del Consiglio di Gestione o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l’Assemblea provveda ad eleggere il proprio presidente.
– L’Assemblea nomina un Segretario e, all’occorrenza, gli scrutatori.
Art. 17 – I COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
– elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione;
– approva il bilancio di esercizio e i suoi allegati, e il bilancio sociale, quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio di Gestione;
– approva o ratifica i regolamenti interni;
– effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
– delibera le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
– previa determinazione del numero dei componenti, con motivazione, elegge e revoca il Consiglio di Gestione;
– elegge e revoca con motivazione l’Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, nel rispetto delle leggi in materia, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
– delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge e revoca con motivazione i relativi membri;
– delibera in merito ai ricorsi pervenuti e in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
– delibera con motivazione in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle scelte delle modalità delle votazioni degli organi.
Art. 18 – CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Consiglio di Gestione è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 9 (nove) ed un massimo di 27 (ventisette) eletti fra i soci.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
– I componenti del Consiglio di Gestione svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 19 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
I membri del Consiglio di Gestione sono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio di Gestione, in apertura del lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
– In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio di Gestione provvede alle sostituzioni.
– Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio di Gestione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
– Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 60 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio di Gestione.
ART. 20 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Consiglio di Gestione è l’organo di amministrazione dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email, fax o sms, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente. Nei casi di documentata urgenza, può essere convocato a mezzo telefono o strumenti elettronici, in modo che i membri del Consiglio ed i Revisori ne siano informati almeno 1 (un) giorno prima della riunione.
– Il Consiglio di Gestione può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio di Gestione. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
– Il Consiglio di Gestione è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando si tratta di questioni che riguardano i componenti nelle quali siano interessati componenti del Consiglio oppure loro parenti ed affini o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
– Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio di Gestione, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.
Art. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Consiglio di Gestione, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
– il Presidente;
– uno o più Vicepresidenti, uno dei quali deve essere vicario del Presidente;
– il Tesoriere;
– i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
– La Direzione Operativa potrà essere costituita dal Consiglio quando se ne ritiene opportuna la nomina.
Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare all’unanimità ad uno o più dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea, e nel rispetto delle leggi in materia.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
– predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
– dare esecuzione alle delibere assembleari;
– formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
– predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione o ratifica dell’Assemblea;
– costituire altre Commissioni o Gruppi di Lavoro per una migliore efficienza operativa e gestionale;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
– deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
– individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall’Associazione;
– deliberare l’esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni scritte di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
– compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
– elaborare il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, unitamente al bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Gestione), salvo la proroga di massimo due mesi, come indicato nel precedente art. 13;
– stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
– vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
Art. 22 – DIREZIONE OPERATIVA
Il Consiglio di Gestione può nominare all’unanimità la Direzione Operativa.
Fanno parte della Direzione Operativa: il Presidente, i Vice Presidenti e il segretario amministrativo con diritto di voto.
La Direzione Operativa svolge attività di lavoro collegiale, inteso come discussione e confronto delle tesi ed elaborazione di temi particolari e generali che riguardano i settori e le politiche dell’Associazione, in particolare:
– invita alle proprie riunioni persone interne o esterne specializzate, quando siano in discussione argomenti di loro attinenza e competenza;
– traduce in pratica operativa gli indirizzi e gli obiettivi di lavoro, varati dal Consiglio di Gestione e dall’Assemblea, ai quali deve rendere conto secondo la competenza;
– fa da tramite fra il Consiglio di Gestione e i gruppi di lavoro nel proporre programmi necessari alla realizzazione degli obiettivi fissati dall’Associazione;
– stabilisce l’entità delle somme che i Soci sono tenuti a versare, quale contributo al recupero delle spese, per partecipare alle iniziative organizzate dall’Associazione;
– si aggiorna sulle tecnologie, sulla qualità dei prodotti e delle attrezzature e su quanto comporti una ricerca con analisi che interessino i settori utili all’Associazione;
– prepara programmi di lavoro da sottoporre al Comitato di Gestione;
– propone soluzioni al Consiglio di Gestione su problemi tecnici, operativi ed organizzativi di sua competenza;
– si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente dell’Associazione, che la presiede.
Art. 23 – PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
E’ eletto dal Consiglio di Gestione tra i suoi membri, dura in carica per tre anni, decade quando decade il Consiglio ed è rieleggibile.
Ha i seguenti compiti e poteri:
– convoca e presiede il Consiglio di Gestione e il Comitato di Gestione;
– convoca e presiede l’Assemblea dei Soci;
– sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
– apre e chiude i conti correnti bancari e postali, con almeno una firma congiunta, previa delibera del Consiglio di Gestione, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
– nomina Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente Vicario.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente Vicario convocare entro 60 giorni il Consiglio di Gestione per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 24– SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Il Segretario amministrativo è un socio incaricato dal Consiglio di Gestione della tenuta della contabilità e della predisposizione degli atti e documenti per la redazione del bilancio dell’associazione, coadiuvandone l’attività amministrativa.
Se non è un membro del Consiglio di Gestione, partecipa in qualità di invitato permanente ai suoi incontri senza diritto di voto.
E’ membro di diritto della Direzione Operativa.
Art 25 – TESORIERE
Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio di Gestione: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio di Gestione, ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l’Associazione in concerto con il Presidente, mantiene aggiornati i libri contabili e sociali e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio di Gestione, ai fini della sua formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea dei Soci.
Il Tesoriere può essere coadiuvato nelle sue attività amministrative da altri soci dell’Associazione, incaricati appositamente dal Consiglio di gestione.
Art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.
Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:
– esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
– verifica se il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto di cassa nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
– esprime annualmente con apposita relazione il giudizio sul bilancio d’esercizio, ovvero sul rendiconto di cassa nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
– verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.
L’Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.
I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all’articolo 2399 del c.c.. Il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c..
– Fermo restando il controllo contabile, all’Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo settore.
Di ogni seduta è disposto il verbale, che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.
In caso di mancato raggiungimento delle soglie di legge, l’Organo di Controllo può essere nominato tra i soci e in questo caso il suo compito è svolto a titolo gratuito.
Art. 27 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE
È rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell’Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio di Gestione, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio di Gestione, della richiesta di ammissione come socio dell’Associazione ai sensi del precedente art. 6, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dal precedente art. 9 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
Il Collegio dei Probiviri, senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso scritto, eventualmente prorogabili di altri 15 (quindici) giorni.
– Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
– Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo, ai sensi del presente Statuto.
– Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra, è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede legale l’Associazione.
Art. 28 – GRATUITA’ DELLE CARICHE
Tutte le cariche elettive sono gratuite ad esclusione di quelle previste all’art. 26 del presente statuto.
Art. 29 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 16. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e deliberi anche la destinazione del patrimonio sociale, ai sensi del precedente art. 11.
Art. 30 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
Art. 31 – NORME TRANSITORIE
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Resta inteso che:
- a) le disposizioni del presente Statuto, che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del TUIR e al comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio di Gestione è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.
Cavatton Gianfranco
MAURO BORGHI Notaio